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Gen 21
Gen 21
In Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio u.s. è stata pubblicata la Legge n. 3 del 9 gennaio 2013, intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. E’ la cosiddetta e ormai famosa legge “spazza corrotti” di cui si è molto parlato nei mesi scorsi e che ha trovato spazio anche su questo sito. La legge prevede anche, sebbene con una entrata in vigore differita di un anno (20 gennaio 2020) una radicale ed inedita riforma dell’istituto della prescrizione, introdotta nel corso dei lavori preparatori da alcuni relatori di maggioranza. la disciplina è contenuta nell’art. 1 della legge n. 3/2019, alle lettere d), e), f).
Riforma del tutto inedita, come si diceva, perchè introduce una disciplina del dies ad quem della prescrizione del tutto sconosciuta fino ad oggi nel nostro ordinamento, che sembrerebbe prevedere, come autorevole dottrina ha osservato, una sorta di terzo istituto, accanto a quelli già conosciuti della sospensione e della interruzione.
Ci si riferisce in particolare al nuovo art. 159, co. 2 c.p., che così recita: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna ». Sebbene la nuova legge lo collochi e lo tratti come un nuovo caso di sospensione, è chiaro che il nuovo assetto non prevede una ripresa del decorso della prescrizione, poichè lo traghetta direttamente e definitivamente nella irrevocabilità della pronuncia.
Questa nuova ipotesi di blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna), è peraltro indipendente dall’esito, di condanna o di assoluzione. Questo rappresenta un forte elemento di rottura con la disciplina previgente, peraltro recentemente introdotta nel 2017 dalla c.d. “riforma Orlando”, che prevedeva una sospensione di 18 mesi della prescrizione in secondo e terzo grado, solamente però per le sentenze di condanna. Con la nuova disciplina, pertanto , la prescrizione del reato non potrà più maturare in appello o in cassazione.
Tra le riforme minori introdotte dalla legge, si segnala la reintroduzione, nell’art. 158, co. 1 c.p. della regola, soppressa dalla legge exCirielli nel 2005, che fa decorrere il termine di prescrizione in caso di reato continuato dal momento in cui è cessata la continuazione e non più dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione.